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La Corte di Cassazione con sentenze nn. 10905/2020 e 29221/20211, scrive: «se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione […]» 

Pertanto, l’invio di messaggi denigratori hanno rilevanza penale solo se il relativo destinatario non risulta “online” nel momento in cui le offese vengono inviate (e, quindi, non è in grado di leggerla contestualmente), oppure, se non facente parte dei partecipanti del predetto gruppo.

Analizzando il contenuto dell’insulto (non solo turpiloqui e toni aspri, ma anche illazioni che potrebbero suscitare un dubbio sulla moralità o professionalità della vittima) si comprende se questo rientra nell’esercizio della critica, o, se consiste in attacchi alla moralità/professionalità di una persona, valutando così se tali messaggi rientrano nell’ingiuria (illecito civile) o, nella diffamazione (reato).

Così esponendo, si riporta come il Codice Penale disciplina i due istituti giuridici.

L’ingiuria: chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,00,   

La diffamazione: “Chiunque comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione” viene punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00. stabilito dall’art. 595 del Codice Penale .

L’art. 85 del Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) prevede che “è vietato comparire mascherato in luogo pubblico“.

Questa norma, che è tuttora vigente, stabilisce anche che “è vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale con apposito manifesto“.

Chi contravviene e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da € 10 ad  103.

Questa fattispecie, all’epoca dell’emanazione di detto Testo Unico, costituiva reato. 

È stata poi depenalizzata dalla Legge 689/1981.

Secondo la giurisprudenza (molto datata) questo divieto costituisce ha carattere assoluto: è infatti diretto ad impedire che mediante il mascheramento possano compiersi reati.

L’art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, inoltre, ha introdotto una nuova disposizione in materia di sicurezza e cioè che “è vietato l’uso dei caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo“.

Quest’ultima fattispecie costituisce reato ed è punita con l’arresto da 1 a 2 anni e con l’ammenda da € 1.000 ad € 2.000.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.