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La stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora lo stesso, pur trovandosi per mera scelta del proprietario stanziato su un terreno privato, sia ancora immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea e idoneo a circolare.

Il fatto

Una signora portoghese, proprietaria di un veicolo, ha cessato di guidarlo e lo ha parcheggiato nel cortile di casa, senza avviare le pratiche per il ritiro ufficiale dalla circolazione.

Nel 2006 il figlio della signora ha utilizzato l’automobile ad insaputa della madre ed è uscito di strada, provocando il decesso dei tre passeggeri.

Il Fundo de Garantia Automòvel (organismo di diritto portoghese che ha il compito di risarcire i soggetti che subiscono un danno derivante da sinistri stradali in Portogallo) ha indennizzato gli eredi degli stessi trasportati e, poi, ha agito in regresso nei confronti della proprietaria del mezzo per ottenere il rimborso della somma corrisposta.

La signora, costituitasi in giudizio, ha per contro ritenuto di non essere responsabile del sinistro e che di non essere obbligata a stipulare una polizza assicurativa per un veicolo inutilizzato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che sussistesse l’obbligo di assicurare il veicolo, anche per risarcire le vittime di eventuali incidenti in caso di furto.

Il tribunal da relação (Corte d’Appello) ha, però, annullato la sentenza di primo grado ritenendo che non vi fosse alcun obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione per la proprietaria del veicolo.

Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla sussistenza dell’obbligo per il proprietario di un veicolo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del medesimo mezzo, anche qualora lo stesso, per scelta unilaterale, fosse immobilizzato fuori dalla pubblica via.

La pronuncia

La Corte, riunita in Grande Sezione, ha stabilito che ogni Stato membro debba garantire che ogni veicolo che stazioni abitualmente sul suo territorio sia coperto da un contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni, al fine di garantire la responsabilità civile relativa allo stesso veicolo.

Alla luce di ciò, i giudici hanno precisato che un veicolo immatricolato, non regolarmente ritirato e idoneo a circolare, sia comunque soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato all’art. 3, par. 1, della Direttiva 72/166/CEE, anche se il suo proprietario non abbia più intenzione di guidarlo e, quindi, lo abbia immobilizzato su un terreno privato.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Con sentenza n. 40482 del 12 settembre 2018, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha riaffermato, in conformità con orientamento unanime, che il delitto di violenza privata viene integrato dall’esercizio di una coazione sulla volontà della persona offesa qualunque sia il mezzo utilizzato per incidere sulla libertà di autodeterminazione della vittima.

Il fatto

Il ricorrente veniva condannato dalla Corte d’Appello di Trieste per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p..

Lo stesso, infatti, affermava di vantare un diritto di servitù di passaggio attraverso il fondo attiguo alla sua proprietà e, pertanto, vi transitava di continuo anche senza il consenso del vicino proprietario.

Quest’ultimo, al fine di limitare il traffico, si decideva a chiudere il cancello posto a delimitazione delle due proprietà, considerato anche il fatto che il proprio vicino godeva di un ulteriore accesso alla pubblica via.

Tuttavia, non condividendo il rifiuto oppostogli, il ricorrente impediva la chiusura del cancello, parcheggiando ripetutamente la propria automobile e frapponendosi egli stesso nella traiettoria della cancellata, motivo per il quale veniva condannato nei primi due gradi di giudizio.

La pronuncia

Con i motivi a supporto dell’impugnazione veniva contestato, in particolare, come i fatti oggetto del procedimento non potessero essere ricondotti alla categoria dei comportamenti “violenti”, traducendosi più che altro in comportamenti di carattere passivo, perciò non idonei ad integrare una vera e propria violenza privata.

Il Collegio rigettava il ricorso, sostenendo, in armonia con l’unanime interpretazione rinvenuta in giurisprudenza, che l’elemento della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza definita “impropria”, attuata cioè mediante l’uso di mezzi anomali che siano diretti ad esercitare pressioni sulla libertà altrui.

A titolo esemplificativo, il Collegio elencava alcune precedenti decisioni che, sulla base del medesimo principio, avevano esteso l’ambito di applicazione del delitto di violenza privata alle condotte:

  • di colui che occupi il parcheggio riservato ad una persona invalida (cfr. Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. 17794/2017);

  • di chi parcheggia la propria vettura dinanzi ad un fabbricato in modo da bloccare il passaggio (cfr. Corte di Cassazione, sez. V penale, sent. 8425/2013);

  • del partecipante ad una manifestazione di protesta che impedisca agli operai di svolgere i lavori previsti per l’esecuzione di un’opera pubblica, ponendo in essere comportamenti idonei a bloccare l’utilizzo dei macchinari (cfr. Corte di Cassazione, Sez. V penale, sent. n. 48369/2017).

In conclusione, il delitto di violenza privata deve ritenersi integrato da qualsiasi coazione esercitata sulla persona offesa idonea a incidere sulla sua libertà di autodeterminazione, qualunque sia il mezzo utilizzato purché idoneo allo scopo.

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Dott. Enrico Pomarici

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento nel 2016, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Si occupa di diritto penale.