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Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e seguenti. Il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la responsabilità civile, non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.

Il fatto

Nel 2010 un automobilista ha subito un danno per l’esclusiva responsabilità del conducente di un altro veicolo.

Il danneggiato ha ceduto all’autocarrozzeria il diritto di credito vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte.

Detta Compagnia ha provveduto a pagare la somma corrispondente ai danni materiali subiti dalla vettura, ma non il corrispettivo per l’auto sostitutiva fornita al cliente.

La cessionaria del credito ha, dunque, agito in giudizio per ottenere l’integrale pagamento del credito.

L’Assicurazione ha, per contro, eccepito la nullità del contratto di cessione del credito.

Il Giudice di Pace di Trento, in primo grado, ed il Tribunale della medesima città, in appello, hanno rigettato la domanda rilevando l’illiceità del credito perché derivante da un’attività di finanziamento illegittima.

La carrozzeria ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto la stessa non avrebbe posto in essere alcuna attività di finanziamento, bensì una cessione finalizzata al pagamento di un debito.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 21765, pubblicata il 28 agosto 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato.

I giudici di merito, nell’affermare che la cessione del credito avrebbe implicato un’attività finanziaria soggetta ad autorizzazione, hanno disatteso un precedente già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in un caso simile a quello in esame, la cessione del credito ha costituito il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.