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La Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, con sentenza n. 22080/19, depositata il 21 maggio 2019, ha statuito che il comportamento dell’automobilista alla guida non è da ritenersi punibile poichè il superamento della soglia di punibilità è ridotta, non ha posto in essere manovre pericolose e ha guidato durante la notte senza traffico.

Il fatto

Un automobilista tedesco ha percorso una strada extraurbana e, in seguito ad un controllo della polizia stradale, è risultato avere un grado alcolemico poco al di sopra del limite legale.

Il tasso alcolemico rilevato è di 0,82 grammi per litro.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello poi, hanno convenuto sulla punibilità del soggetto.

La pronuncia 

La Cassazione, invero, ha ritenuto non punibile l’automobilista, poichè il comportamento posto in essere è stato ritenuto di lieve entità dato che lo stesso era incensurato e senza carichi pendenti per fatti diversi.

Inoltre, è stato ritenuto lieve la circostanza del superamento di pochi grammi per litro, non è stata posta alcun tipo di manovra pericolosa per altri automobilisti e guidava in assenza di traffico e alle quattro della mattina.

Per rafforzare la decisione, gli Ermellini, hanno indicato che sul verbale non era stata annotato alcun tipo di violazione di norme del Codice della Strada.

Per tale motivo la Corte ha sancito la non punibilità dell’automobilista ex art. 131 bis cod. pen..

Sent non punibilità tasso alcolemico 0,82

 Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, con sentenza n. 20527/19, depositata il 13 maggio 2019, ha affrontato il delicato aspetto della privacy e del concetto di sicurezza.

Il fatto

Il reato ascritto agli imputati è quello di violenza privata, disciplinato dall’art. 610 c.p.

Coloro che hanno installato le telecamere hanno obbligato gli abitanti del quartiere a cambiare lo stile di vita, limitando la libertà di movimento, poichè sul muro della propria abitazione avevano montato una telecamera che punta sul passaggio pubblico.

Le videoriprese, dove sono ben note e riconoscibili le persone, comportano un trattamento di dati personali.

La pronuncia 

Per cui, se il soggetto privato vuole tenere sotto controllo le aree limitrofe alla propria abitazione, deve obbligatoriamente applicare il cartello di informazione, per far capire ai passanti che la zona è videosorvegliata.

Quindi, tale attività di registrazione potrà essere effettuata anche senza il consenso degli interessati.

videoriprese privacy

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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