Articoli

L’art. 85 del Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) prevede che “è vietato comparire mascherato in luogo pubblico“.

Questa norma, che è tuttora vigente, stabilisce anche che “è vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale con apposito manifesto“.

Chi contravviene e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da € 10 ad  103.

Questa fattispecie, all’epoca dell’emanazione di detto Testo Unico, costituiva reato. 

È stata poi depenalizzata dalla Legge 689/1981.

Secondo la giurisprudenza (molto datata) questo divieto costituisce ha carattere assoluto: è infatti diretto ad impedire che mediante il mascheramento possano compiersi reati.

L’art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, inoltre, ha introdotto una nuova disposizione in materia di sicurezza e cioè che “è vietato l’uso dei caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo“.

Quest’ultima fattispecie costituisce reato ed è punita con l’arresto da 1 a 2 anni e con l’ammenda da € 1.000 ad € 2.000.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Il soggetto che, trovandosi all’interno di un locale di intrattenimento notturno, è colpito da una bottiglia lanciata da un’altra persona, rimasta sconosciuta, non ha diritto al risarcimento del danno da parte del gestore della discoteca, perché il fatto doloso del terzo è la causa esclusiva del danno da lui patito.

Il fatto

Un cliente di una discoteca di Lecce ha citato in giudizio il gestore del medesimo locale, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione di un incidente occorso quando, trovandosi a ballare in pista, è stato colpito da una bottiglia lanciata dal privé, posizionato sul piano superiore.

Nonostante il Giudice di Pace avesse accolto, in primo grado, la richiesta risarcitoria, in grado di appello il Tribunale ha, invece, rigettato la medesima domanda, in quanto il gestore del locale non avrebbe potuto governare ogni possibile fonte di rischio.

Il cliente ha, allora, promosso ricorso per cassazione, perché il possessore della discoteca avrebbe dovuto, perlomeno, provare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il sinistro, in termini di sorveglianza e vigilanza.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249, pubblicata il 4 giugno 2019, ha respinto il ricorso perché infondato.

Secondo i giudici, l’evento dannoso non sarebbe stato provocato dal dinamismo della bottiglia in sé, bensì dall’uso della bottiglia fatto dall’avventore.

Non sussistendo, allora, un divieto di vendita di bottiglie ed alcolici all’interno di una discoteca e non potendo il personale della struttura obiettivamente controllare ogni possibile fonte di rischio, nel caso in esame il fatto doloso del terzo è risultato idoneo ad elidere ogni nesso causale tra la vendita della bottiglia e l’evento lesivo.

Di conseguenza, è da escludersi ogni responsabilità del gestore del locale notturno.

Cass_15249_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.