Articoli

Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 387/2019, depositata il giorno 08 maggio 2019, ha condannato un legale rappresentante di una azienda agricola a 6 mesi di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa per avere alterato il vino “Barolo”.

Il fatto

L’operazione è stata posta in essere vinificando delle uve Nebbiolo fuori dal territorio di origine previsto dal disciplinare di produzione.

I controlli effettuati dai NAS, hanno portato alla luce che il titolare dell’azienda agricola vinificava, invecchiava e imbottigliava, non nella azienda del cognato, che si trovava in Barolo, come aveva dichiarato, bensì fuori dai confini del territorio autorizzato.

La pronuncia 

Il Giudice ha ritenuto di condannare l’imputato, poichè nessun motivo fatto valere dalla parte era in grado di sconfessare quanto orchestrato.

Il vino Barolo è stato classificato come denominazione di origine ed il Giudice è partito da questo assunto per applicare l’art. 517 quater c.p..

Il D.M. 17 aprile 2015, all’art. 5, afferma che “le operazioni di vinificazione ed invecchiamento devono essere effettuate nella zona delimitata dall’art 3”.

Per tale motivo è stato applicato l’art. 517 quater c.p., poichè la rilevanza penale della contraffazione, dell’alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, non richiede l’idoneità delle indicazioni ingannevoli che portano il consumatore ad essere indotto in errore.

Con la sentenza dovranno essere confiscati e distrutti 258 ettolitri di vino e 692 bottiglie di vino falsamente attestato Barolo DOCG.

 Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

È configurabile il reato di frode nell’esercizio del commercio, previsto e punito dall’art. 515 c.p., qualora si riscontri la diversa composizione del vino detenuto per il commercio rispetto a quanto indicato nelle etichette apposte sul resto delle bottiglie.

Il fatto

Ad un produttore di vino è stato sequestrato un ingente carico di bottiglie di vino e di etichette, destinato al mercato danese.

Dalle indagini effettuate, infatti, è emerso che in quelle bottiglie non fossero presenti le uve corvina, croatina e rondinella, contrariamente a quanto risultante dalle indicazioni presenti sulle etichette apposte sul retro delle bottiglie relativamente alla composizione del vino.

I consumatori sarebbero stati tratti in inganno sulle caratteristiche di provenienza dei vini, aventi una composizione differente rispetto a quella riportata sulle etichette.

Il Tribunale di Verona ha ascritto al produttore il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, ex art. 517 quater c.p..

L’imprenditore ha promosso ricorso per cassazione avverso il diniego di riesame del decreto di sequestro preventivo perché i fatti contestati non avrebbero potuto rientrare nella predetta norma incriminatrice. Il prodotto sequestrato, infatti, sarebbe privo di IGP e DOC.

La pronuncia

Con la sentenza n. 2354, pubblicata il 23 marzo 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.

Nonostante la non configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all’art. 517 quater c.p. (il quale sarebbe integrato da condotte di contraffazione o alterazione dei segni distintivi di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con segni mendaci), la fattispecie concreta è di certo riconducibile al tentativo di frode nell’esercizio del commercio, previsto e punito dall’art. 515 c.p..

Di conseguenza, il sequestro è comunque legittimo, essendo potere del giudice cautelare la riqualificazione del fatto di reato.

Cass_28354_2016

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.