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Il T.A.R. Brescia con sentenza depositata nell’ottobre 2019, ha affermato che il mero spargimento di ghiaia senza titolo edilizio, su un’area che originariamente ne era priva, può essere oggetto dell’ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Il fatto

Il proprietario di un immobile impugnava l’atto di conclusione di un procedimento, emesso dal Comune di Trescore Cremasco (CR), che accertava un abuso edilizio consistente nella “realizzazione, in assenza di valido titolo abilitativo, di una nuova strada”. Il ricorrente sosteneva di aver realizzato un modesto intervento di manutenzione di una stradina, già oggetto di autorizzazione edilizia precedente, tramite la gettata di ghiaia al fine di facilitare il passaggio dei suoi mezzi agricoli. 

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

La pronuncia

Il T.A.R. Brescia, facendo proprio un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ritenuto che l’attività di spargimento di ghiaia debba realizzarsi previo rilascio del Permesso di Costruire perché rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia aventi ad oggetto la modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.

Nel caso di specie, il proprietario aveva sottratto una porzione di terreno alla sua vocazione agricola per destinarlo al passaggio dei mezzi e tale intervento rientrava tra quelli che necessitano di un titolo edilizio idoneo. 

 

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, rispondendo ad un’istanza di interpello inoltrata da un’associazione di amministratori e revisori contabili, ha fornito una chiave di lettura della L. n. 37/2019.

È stato chiesto, in particolare, se l’agente di affari in mediazione immobiliare potesse svolgere l’attività di amministratore condominiale e viceversa, tenuto conto delle nuove incompatibilità disciplinate dall’art. 5 co. 3 della L. n. 39/1989.

Secondo il Ministero, anche in relazione alla nuova normativa, permane l’incompatibilità tra le due attività professionali, trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente, da un lato, amministra un edificio per conto del condominio e, dall’altro, cura per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile inserito nello stesso. 

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.