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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13354, depositata in data 26 maggio 2017, ha affermato che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore obbligato cessa quando il figlio ha raggiunto l’autosufficienza economica, anche qualora svolga attività lavorativa con contratti a termine e guadagni contenuti.  

Il fatto

Il Tribunale di Civitavecchia disponeva in favore dei figli un contributo paterno per il loro mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale, nella quale convivevano con la madre. Il padre, obbligato al versamento del relativo assegno, proponeva appello chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento dei figli perché maggiorenni e autosufficienti economicamente. La Corte D’Appello di Roma revocava il contributo paterno a decorrere dall’anno in cui figli hanno iniziato a svolgere regolare attività lavorativa. Il padre ricorreva in Cassazione per vedersi restituire le somme finora versate a titolo di mantenimento. I figli resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale.

La pronuncia

La Cassazione ha statuito che i figli maggiorenni che svolgono regolare attività lavorativa, seppur con contratti a termine e con guadagni contenuti, sono economicamente autosufficienti e pertanto non è più dovuto loro l’assegno di mantenimento.
 
Nel caso di specie, i figli fino al 2010 non svolgevano un’attività lavorativa stabile, in particolare uno di loro era titolare di un contratto di apprendistato. A decorrere da quella data i figli hanno cominciato a lavorare con contratti a termine e con guadagni contenuti, con la conseguenza che è stato a loro revocato sia l’assegno di mantenimento, che l’assegnazione della casa coniugale.  
sentenza n. 13354_2017

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

 

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11844, depositata in data 6 Maggio 2019, ha ritenuto che la madre perda il diritto all’assegnazione della casa familiare qualora la figlia si trasferisca all’estero, anche se fa ritorno a casa con frequenza, perché viene a instaurarsi un rapporto di mera ospitalità.

Il fatto

La madre proponeva ricorso avverso il decreto della Corte D’Appello di Venezia di rigetto del reclamo avverso la decisione del Tribunale di I grado che riduceva l’ammontare del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne e revocava l’assegnazione della casa familiare, in considerazione del trasferimento della figlia all’estero

La pronuncia

Secondo la giurisprudenza della Corte la nozione di convivenza, rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare, comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con eventuali e sporadici allontanamenti per brevi periodi per motivi di studio/lavoro, con esclusione del ritorno a casa per i soli week-end perché si configurerebbe un rapporto di mera ospitalità.

Nel caso di specie la figlia maggiorenne si è recata con una certa frequenza presso l’abitazione materna, ma ha voluto trasferire all’estero il centro delle proprie attività ed interessi, facendo venire meno un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, necessario perché non venga revocata l’assegnazione della casa familiare.

perdita casa coniugale figlia all'estero

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.