Con ordinanza n. 22385/2019, depositata il 06 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che il contratto quadro, redatto in forma scritta, riguardante i servizi di investimento, è valido anche con la sola firma dell’investitore, con conseguente rilascio di copia al cliente, poichè viene dato per assodato l’intenzione di concludere il contratto da parte dell’intermediario
Il fatto
Un istituto di credito a seguito di una opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare di un vantato credito verso una società fallita a titolo di saldo passivo di due conti correnti, ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la suddetta opposizione.
Il Tribunale ha precisato che, la Banca, non ha dimostrato la effettiva stipulazione in forma scritta dell’apertura di credito in conto corrente che è prevista a pena di nullità.
La pronuncia
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha accolto l’impugnazione della ricorrente sulla erroneità, assunta dal Tribunale, della mancanza della forma scritta facendo riferimento al recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Pertanto, gli Ermellini, hanno stabilito che il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, è rispettato nel momento in cui l’istituto di credito abbia redatto per iscritto il contratto e abbia messo a conoscenza il cliente a mezzo copia cartacea.
Per tale motivo, non è necessaria la firma dell’intermediario, poichè risulta palese la volontà di concludere il contratto, al contrario, risulta indispensabile la sottoscrizione dell’investitore.
Sent contratti bancari forma scrittaAvv. Marco Damoli
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.