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In un contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, l’organizzatore ed il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera e livello dei servizi, che vanno esattamente adempiuti. Pertanto, ove la prestazione non sia esattamente realizzata, si configura una loro responsabilità contrattuale, salvo che forniscano la prova che l’inadempimento sia ad essi non imputabile.

Il fatto

Una giovane coppia ha acquistato da un’agenzia viaggi un pacchetto turistico del tour operator Francorosso, comprendente il trasferimento aereo e l’alloggio presso un noto albergo. Le fotografie di quest’ultimo riportate sul depliant consegnato ai clienti riproduceva una bella spiaggia dinanzi all’albergo ed un bel mare.

Giunti sul posto, tuttavia, i turisti hanno constatato che la spiaggia fosse sporca ed il mare inquinato.

Dopo aver sostenuto le spese per spostarsi in un alloggio diverso e più adeguato, i giovani hanno citato in giudizio il tour operator, chiedendo il risarcimento dei danni patiti.

Inizialmente, il Tribunale di Pordenone ha respinto la domanda, ritenendo che la pulizia della spiaggia e la purezza dell’acqua del mare non potessero essere garantiti dall’organizzatore a mezzo della stampa di un depliant pubblicitario.

La Corte d’Appello di Trieste, poi, ha invece accolto la domanda, ritenendo che il libretto illustrativo fosse effettivamente parte integrante dell’offerta contrattuale.

L’operatore turistico, allora, ha promosso ricorso per cassazione, in quanto lo stesso non avrebbe mai potuto garantire che le condizioni del mare fossero sempre ottimali.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5189, pubblicata il 4 marzo 2010, ha respinto il ricorso perché infondato.

In materia di viaggi e vacanze “tutto compreso”, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno.

Per evitare il sorgere di responsabilità a loro carico, essi avrebbero dovuto dimostrare o il caso fortuito, o l’esclusiva responsabilità del consumatore.

Nel caso di specie, dunque, il tour operator è stato condannato a risarcire il danno da vacanza rovinata.

Cass_5189_2010

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.