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Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato non comporta la decadenza dell’agevolazione “prima casa”, qualora sopraggiunga un evento dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell’acquisto e non prevedibili dal contribuente.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate ha notificato ad un contribuente un avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione sanzione, per decadenza dal beneficio delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, perché lo stesso non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito.

Dapprima, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese ha accolto il ricorso del contribuente, annullando il provvedimento dal medesimo impugnato.

In seguito, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia, ritenendo fondate le ragioni di quest’ultima.

Il cittadino, dunque, ha promosso ricorso per cassazione, in quanto egli non sarebbe riuscito a trasferire la residenza nel termine previsto di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile per una causa di forza maggiore, essendo l’immobile occupato. La residenza sarebbe stata poi, invece, trasferita entro i 18 mesi decorrenti dalla data di liberazione dell’edificio stesso.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha, dunque, accolto il ricorso.

Per la fruizione dei benefici “prima casa”, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, l’acquirente deve trasferirvi la residenza entro 18 mesi dal rogito.

Occorre, tuttavia, tener conto della sussistenza di eventuali ostacoli.

Allora, se il mancato trasferimento nei termini di legge è dovuto a cause di forza maggiore, non prevedibili, il contribuente non decade dalla possibilità di usufruire dell’agevolazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Con ordinanza n. 30472/2018, la Cassazione ha statuito che il danneggiato che agisce per richiedere il risarcimento del danno da occupazione di un bene condominiale, come il cortile, deve provare il pregiudizio economico subito a seguito dell’occupazione.

Il danno nascerebbe dalla perdita della disponibilità del bene, il quale perderebbe così la stessa utilità che avrebbe se fosse libero.

Per tale motivo, risulterebbe accertabile dal Giudice solo mediante presunzioni e, la liquidazione, deriverebbe da un cd. danno figurativo.

Nel caso di specie, un condominio ha citato in giudizio il proprietario di un locale commerciale sito all’interno del condominio perché ha occupato un garage dello stabile con paletti e catene, impedendo così l’accesso agli altri condomini.

Il condomino convenuto si è costituito in giudizio invocando la proprietà esclusiva del bene.

La Suprema Corte ha affermato che colui che ha subito il danno è onerato della prova del pregiudizio patrimoniale patito.

Il fatto lesivo coincide con il danno subito, quindi con l’occupazione della “res” e, una volta allegato il “danno conseguenza”, le circostanze assunte dal danneggiato verranno considerate su base presuntiva-probabilistica.

Studio Legale Damoli

Sent. cortile condominio