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La Cassazione Civile, Sezione Seconda, con una ordinanza del 2019, ha stabilito che il titolare della pizzeria e il proprietario dei muri devono apportare delle modifiche in caso di emanazione di fumi e odori e, il soggetto che vive nell’appartamento, per richiedere il risarcimento del danno, deve dimostrare un danno alla salute.

Il fatto

L’evento si è verificato tra il proprietario e il gestore della pizzeria e la persona che abita nel condominio.

La richiesta avanzata dal condomino è di risarcimento del danno derivante da fumi sgradevoli e odori che pervadono la sua abitazione.

L’appartamento è situato sopra all’attività di ristorazione e la canna fumaria scarica in prossimità dal suo balcone.

Sono state accolte le lamentele dell’uomo, con il conseguente ordine, al titolare e al proprietario della pizzeria, di apportare delle modifiche alle cappe e canne fumarie.

La pronuncia

La Corte di Cassazione, a seguito della richiesta di risarcimento, ha sancito che è necessario dimostrare il danno alla salute effettivamente subito dall’uomo.

L’esistenza delle immissioni non implica obbligatoriamente un danno risarcibile e la documentazione medica richiesta prodotta dall’uomo, non è stata idonea a fornire la certezza sulla «derivazione causale del disagio lamentato dal fenomeno dannoso accertato».

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Per la configurazione del reato di cui all’art. 659 c.p., è sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.

Il fatto

Un signore è stato imputato per il reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) per non aver impedito ai tre galli di sua proprietà di cantare nelle ore notturne, nonostante le molteplici segnalazioni ricevute dai vicini.

I giudici di merito, sia in primo grado, sia in appello, lo hanno condannato alla pena di 20 giorni di arresto.

Egli ha, dunque, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che non fosse stato compiuto alcun accertamento volto a stabilire il superamento della soglia della normale tollerabilità delle emissioni sonore, che avrebbe messo in pericolo il riposo di un numero indeterminato di persone.

La pronuncia

Con la sentenza n. 41601, pubblicata il 10 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Nel caso di specie, sia l’elemento oggettivo, sia quello soggettivo sono stati ritenuti concretamente ravvisabili e, quindi, la condanna è stata confermata.

Nei confronti dell’imputato, inoltre, non possono essere riconosciute le attenuanti generiche perché ha manifestato la totale noncuranza nei confronti dei propri vicini, dimostrandosi sordo alle loro rimostranze per un lungo periodo.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.