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L’ordinanza n. 23637 del 21 agosto 2025 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha chiarito come può avvenire la rinuncia alla prescrizione del diritto di accettare un’eredità.

L’articolo 480 del Codice Civile stabilisce che la facoltà di subentrare nel patrimonio del defunto (accettare l’eredità) si estingue se non esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione.

Questo principio applica la regola generale sull’estinzione dei diritti per inerzia, prevista dall’articolo 2934 C.C.; di conseguenza, il soggetto chiamato all’eredità che rimanga inattivo per l’intero decennio perde in modo definitivo la possibilità di diventare erede.

Tuttavia, è previsto che un soggetto terzo, che trae beneficio dal compimento di tale prescrizione (e che è l’unico legittimato a farla valere in giudizio), possa decidere di non avvantaggiarsi di questa estinzione.

Tale soggetto può manifestare, sia esplicitamente che tramite azioni inequivocabili (tacitamente), la volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata. In questo caso, il diritto del chiamato ad accettare l’eredità viene ripristinato, venendo considerato come se fosse ancora pienamente valido ed efficace.

Con questa pronuncia, la Cassazione ha chiarito che la prescrizione decennale, di cui all’art. 480 c.c., non opera automaticamente, ma solo se eccepita.

PROCURA ALLE LITI

La procura alle liti, secondo una Cassazione del 2022, abilita l’Avvocato a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più idonea agli interessi del proprio assistito, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che siano necessari per il diritto in contesa, per i quali occorre un mandato speciale.

In particolare, la rinuncia all’azione o alla pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al procuratore un mandato preciso e puntale. 

Qualora la rinuncia appaia come facoltà della parte di modificare, ai sensi dell’articolo 184 del c.p.c., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore la possibilità di esercitare la discrezionalità tecnica nell’impostazione della contenzioso e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della controversia, la condotta processuale più opportuna agli interessi del proprio mandante, distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta esclusivamente personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale ai sensi dell’art. 306 del c.p.c.,
e non produce effetto senza l’accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che comporta un esercizio di un potere sostanziale spettante alla parte personalmente o al suo procuratore speciale, poiché diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso.