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Con la recentissima ordinanza n.17815/2019 pubblicata il 3 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che anche il risarcimento del cd. danno futuro deve essere integrale e non può quindi essere limitato in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Il fatto

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una signora era stata investita da un’autovettura e, in conseguenza del sinistro, aveva riportato lesioni con postumi invalidanti di natura permanente tali da limitarla nei quotidiani gesti della vita.

In ragione della mutata situazione di salute, la signora era stata costretta ad assumere una persona che le prestasse assistenza giornaliera non potendo fare affidamento sul marito ormai anziano.

La richiesta risarcitoria formulata nei confronti dell’assicurazione del veicolo antagonista e dei soggetti coobbligati in solido, pertanto, teneva conto anche delle spese che la signora stava affrontando e che, soprattutto, avrebbe affrontato in futuro, per permettersi un assistente personale.

Il Tribunale di Monza chiamato a decidere sulla richiesta di risarcimento riconosceva le voci di danno ad eccezione di quella relativa al danno futuro, cioè al risarcimento delle spese che la signora avrebbe di li in avanti sostenuto per lo stipendio dell’assistente.

Contro la sentenza del Tribunale la vittima formulava appello e la Corte di Milano investita del gravame, da un lato, riconosceva l’esistenza di un danno futuro, dall’altro, liquidava la descritta voce di danno nella minor misura del 40%. Tale riduzione, che non trovava alcuna motivazione nel testo della sentenza, pareva potersi giustificare sulla base della percentuale di invalidità permanente accertata in capo alla vittima, pari appunto al 40%.

La pronuncia

La signora proponeva quindi ricorso per Cassazione lamentando l’illegittimità della riduzione, poiché contraria al principio dell’integrale risarcimento del danno, nonché – come accennato – l’assenza di qualsivoglia motivazione a sostegno della riduzione applicata.

La Corte, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha ribadito il principio di integrale risarcibilità del danno anche con riferimento al danno futuro ed ha affermato il seguente principio di diritto:

il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato“.

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Avv. Alessandro Martini

Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel novembre del 2011 con una tesi in diritto tributario sulla fiscalità dei nuovi strumenti finanziari partecipativi. Ad ottobre 2012 consegue un master di secondo livello presso l’Alta scuola di studi tributari A. Berliri di Bologna e si iscrive presso l’Ordine degli Avvocati di Trento nel 2017.