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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4704 del 2026 affronta il tema della cartella clinica incompleta chiarendo che le lacune documentali non possono tradursi in un pregiudizio per il paziente sul piano probatorio, ma al contrario legittimano il ricorso alle presunzioni per dimostrare la responsabilità sanitaria.

Il principio si fonda sulla vicinanza della prova, in base al quale quando la prova diretta è resa impossibile dalla condotta della struttura sanitaria, come accade in presenza di una documentazione carente, il paziente può ricostruire il nesso causale anche attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Nel caso concreto, relativo a un intervento chirurgico di routine seguito da gravi complicanze, la cartella clinica risultava priva di indicazioni essenziali sulle manovre eseguite, impedendo ai sanitari di dimostrare la correttezza del proprio operato e il rispetto della diligenza professionale.

La Cassazione ribadisce quindi che, una volta allegato e provato anche per presunzioni il nesso causale, grava su medico e struttura l’onere di dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile, prova che nel caso di specie non è stata fornita con conseguente conferma della responsabilità e condanna al risarcimento.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato e rafforza la funzione della cartella clinica quale strumento centrale non solo ai fini terapeutici ma anche probatori, evidenziando come la sua incompleta tenuta incida direttamente sulla posizione processuale della struttura sanitaria, escludendo qualsiasi vantaggio difensivo derivante dalla propria irregolarità documentale.

L’ordinanza n. 23637 del 21 agosto 2025 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha chiarito come può avvenire la rinuncia alla prescrizione del diritto di accettare un’eredità.

L’articolo 480 del Codice Civile stabilisce che la facoltà di subentrare nel patrimonio del defunto (accettare l’eredità) si estingue se non esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione.

Questo principio applica la regola generale sull’estinzione dei diritti per inerzia, prevista dall’articolo 2934 C.C.; di conseguenza, il soggetto chiamato all’eredità che rimanga inattivo per l’intero decennio perde in modo definitivo la possibilità di diventare erede.

Tuttavia, è previsto che un soggetto terzo, che trae beneficio dal compimento di tale prescrizione (e che è l’unico legittimato a farla valere in giudizio), possa decidere di non avvantaggiarsi di questa estinzione.

Tale soggetto può manifestare, sia esplicitamente che tramite azioni inequivocabili (tacitamente), la volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata. In questo caso, il diritto del chiamato ad accettare l’eredità viene ripristinato, venendo considerato come se fosse ancora pienamente valido ed efficace.

Con questa pronuncia, la Cassazione ha chiarito che la prescrizione decennale, di cui all’art. 480 c.c., non opera automaticamente, ma solo se eccepita.

Il profilo inerente l’uso pubblico della strada vicinale è prioritario e dirimente ai fini della valutazione del requisito della contiguità dei fondi.

Il profilo inerente, invece, la proprietà della fascia di terreno su cui insiste la strada assume rilievo solo una volta escluso l’uso pubblico del bene.

Il fatto

Un coltivatore e proprietario diretto di un fondo agricolo ha citato in giudizio l’acquirente del fondo limitrofo, esercitando il suo diritto di riscatto, perché la vendita effettuata ha violato il suo diritto di prelazione, spettantegli in forza della Legge 590/1965.

In primo grado, il Tribunale ha accolto la sua domanda, disponendo il trasferimento in suo favore del fondo, previo pagamento del prezzo.

In secondo grado, invece, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di riscatto, perché non sussisterebbe alcun diritto di prelazione in capo al coltivatore, in quanto tra i due fondi vi sarebbe una strada di proprietà provata ad uso pubblico, che interromperebbe la contiguità richiesta dalla Legge 590/1965.

Egli ha, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che l’indirizzo giurisprudenziale seguito sarebbe attinente a fattispecie diverse da quelle oggetto di causa.

La pronuncia

Con la sentenza n. 6537, pubblicata il 5 aprile 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

I giudici di secondo grado hanno correttamente applicato il principio secondo il quale, ai fini dell’esercizio della prelazione e del riscatto agrari, non sussiste la contiguità dei fondi quando essi siano separati da una strada, anche vicinale e non soggetta al pubblico transito.

Nel caso in esame, dunque, la strada collocata all’interno del fondo oggetto di riscatto, al confine tra le proprietà, destinata al transito pubblico, costituisce un’entità autonoma tra i fondi stessi e, quindi, ne interrompe la contiguità, comportando di conseguenza l’infondatezza del diritto vantato dall’attore.

Cass_6537_2016

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Il Notaio incorre in responsabilità professionale qualora non adempia correttamente la propria prestazione.

La dovuta diligenza non si espleta solo nella redazione dell’atto richiesto dalle parti, ma comprende anche le cd. attività preparatorie.

La responsabilità è, però, da escludere qualora tutte le parti che procedono alla stipula lo abbiano espressamente esonerato da tale attività.

Il fatto

Un signore ha acquistato un immobile con scrittura privata autenticata da un Notaio.

In seguito, si è scoperto che sul bene gravava un’ipoteca giudiziale.

L’acquirente ha, dunque, dovuto corrispondere una somma ulteriore rispetto al prezzo pattuito originariamente per liberare gli immobili.

Lo stesso ha, poi, citato in giudizio il Notaio chiedendo il risarcimento dei danni patiti.

Dapprima, il Tribunale di Roma e, in secondo grado, la Corte d’Appello capitolina hanno rigettato la domanda del compratore, rilevando che nel contratto di compravendita si è espressamente esonerato il Pubblico Ufficiale ad eseguire le verifiche ipotecarie e catastali.

Il soccombente ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto il professionista non avrebbe provato di aver diligentemente adempiuto al mandato professionale.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14169, pubblicata il 24 maggio 2019, ha respinto il ricorso perché inammissibile e privo di fondamento.

Nel caso di specie, infatti, le parti hanno esplicitamente esonerato il Notaio dall’onere di compiere le dovute visure ipotecarie e catastali, per ragioni di urgenza.

Non è stato, inoltre, dimostrato che il professionista fosse già a conoscenza dell’esistenza di formalità pregiudizievoli e che avesse comunque percepito un compenso per tale attività.

Non sono integrati, pertanto, i presupposti legittimanti la responsabilità professionale dello stesso.

Cass_14169_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.