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Il profilo inerente l’uso pubblico della strada vicinale è prioritario e dirimente ai fini della valutazione del requisito della contiguità dei fondi.

Il profilo inerente, invece, la proprietà della fascia di terreno su cui insiste la strada assume rilievo solo una volta escluso l’uso pubblico del bene.

Il fatto

Un coltivatore e proprietario diretto di un fondo agricolo ha citato in giudizio l’acquirente del fondo limitrofo, esercitando il suo diritto di riscatto, perché la vendita effettuata ha violato il suo diritto di prelazione, spettantegli in forza della Legge 590/1965.

In primo grado, il Tribunale ha accolto la sua domanda, disponendo il trasferimento in suo favore del fondo, previo pagamento del prezzo.

In secondo grado, invece, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di riscatto, perché non sussisterebbe alcun diritto di prelazione in capo al coltivatore, in quanto tra i due fondi vi sarebbe una strada di proprietà provata ad uso pubblico, che interromperebbe la contiguità richiesta dalla Legge 590/1965.

Egli ha, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che l’indirizzo giurisprudenziale seguito sarebbe attinente a fattispecie diverse da quelle oggetto di causa.

La pronuncia

Con la sentenza n. 6537, pubblicata il 5 aprile 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

I giudici di secondo grado hanno correttamente applicato il principio secondo il quale, ai fini dell’esercizio della prelazione e del riscatto agrari, non sussiste la contiguità dei fondi quando essi siano separati da una strada, anche vicinale e non soggetta al pubblico transito.

Nel caso in esame, dunque, la strada collocata all’interno del fondo oggetto di riscatto, al confine tra le proprietà, destinata al transito pubblico, costituisce un’entità autonoma tra i fondi stessi e, quindi, ne interrompe la contiguità, comportando di conseguenza l’infondatezza del diritto vantato dall’attore.

Cass_6537_2016

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Il Notaio incorre in responsabilità professionale qualora non adempia correttamente la propria prestazione.

La dovuta diligenza non si espleta solo nella redazione dell’atto richiesto dalle parti, ma comprende anche le cd. attività preparatorie.

La responsabilità è, però, da escludere qualora tutte le parti che procedono alla stipula lo abbiano espressamente esonerato da tale attività.

Il fatto

Un signore ha acquistato un immobile con scrittura privata autenticata da un Notaio.

In seguito, si è scoperto che sul bene gravava un’ipoteca giudiziale.

L’acquirente ha, dunque, dovuto corrispondere una somma ulteriore rispetto al prezzo pattuito originariamente per liberare gli immobili.

Lo stesso ha, poi, citato in giudizio il Notaio chiedendo il risarcimento dei danni patiti.

Dapprima, il Tribunale di Roma e, in secondo grado, la Corte d’Appello capitolina hanno rigettato la domanda del compratore, rilevando che nel contratto di compravendita si è espressamente esonerato il Pubblico Ufficiale ad eseguire le verifiche ipotecarie e catastali.

Il soccombente ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto il professionista non avrebbe provato di aver diligentemente adempiuto al mandato professionale.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14169, pubblicata il 24 maggio 2019, ha respinto il ricorso perché inammissibile e privo di fondamento.

Nel caso di specie, infatti, le parti hanno esplicitamente esonerato il Notaio dall’onere di compiere le dovute visure ipotecarie e catastali, per ragioni di urgenza.

Non è stato, inoltre, dimostrato che il professionista fosse già a conoscenza dell’esistenza di formalità pregiudizievoli e che avesse comunque percepito un compenso per tale attività.

Non sono integrati, pertanto, i presupposti legittimanti la responsabilità professionale dello stesso.

Cass_14169_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.