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Il T.A.R. Marche, con la sentenza n. 484, depositata in data 12 luglio 2019, ha affermato che l’ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire deve essere motivata, anche sinteticamente, purché siano indicate specificatamente le ragioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a qualificare la realizzazione dell’intervento edilizio come nuova costruzione.

Il fatto

La ricorrente, in qualità di committente ed esecutrice dei lavori, impugnava l’ordinanza di demolizione di opere (nella fattispecie copertura di spazio esterno con materiale plastico e legno e copertura di terrazzo) realizzate in assenza di titolo edilizio con conseguente aumento di volumetria dell’edificio esistente. Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente il T.A.R. sospendeva il provvedimento impugnato, accogliendo l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

La pronuncia

Il T.A.R. Marche, riprendendo un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato del 2018, ha statuito che l’Amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo le ragioni che inducono a qualificare l’opera realizzata come nuova costruzione, a fronte di manufatti che in relazione alle dimensioni, alla natura pertinenziale e al materiale realizzato potrebbero essere ricondotti nell’alveo di interventi realizzati senza permesso di costruire. Lo svolgimento di un’attenta istruttoria risponde all’esigenza di individuare le parti che hanno una certa rilevanza edilizia in modo tale che l’ordine di demolizione non riguardi l’intera struttura, con conseguente possibile acquisizione da parte dell’amministrazione dell’area interessata qualora il privato non ottemperi.
Nel caso di specie le opere realizzate sono costituite da strutture facilmente amovibili e da altre più stabili e pertanto è necessaria un’adeguata motivazione sulle ragioni per cui le suddette opere comportino un aumento di volume e di superficie utile dell’edificio esistente, tali da necessitare il rilascio di un permesso di costruire.

Sentenza TAR Marche n. 484_2019

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4780, depositata in data 19 luglio 2019, ha affermato che la realizzazione di un soppalco non necessita del permesso di costruire solo qualora abbia caratteristiche tali da non aumentare la superficie dell’immobile.

Il fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Veneto il provvedimento emesso dal Comune di Venezia che ordinava la demolizione di un soppalco realizzato in luogo del controsoffitto senza permesso di costruire.

Il ricorso veniva accolto con sentenza in forma semplificata sul presupposto che la costruzione di un soppalco, senza incrementi di volume e di modeste dimensioni, non implica il rilascio di un titolo autorizzativo.

La sentenza veniva appellata dal Comune di Venezia, che ribadiva la necessità della domanda di un permesso di costruire al fine della realizzazione del soppalco.

L’appellato si costituiva in giudizio per resistere alle domande avversarie.

La pronuncia

Il Consiglio di Stato, richiamandosi ad una precedente giurisprudenza amministrativa, ha statuito che la realizzazione di un soppalco rientra tra gli interventi edilizi minori per i quali non è richiesto il permesso di costruire solo qualora abbia caratteristiche tali da non incrementare la superficie dell’immobile.

Ciò avviene quando lo spazio realizzato tramite il soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile dalle persone.

Nel caso di specie nonostante l’appellato sia stato autorizzato a realizzare un mero controsoffitto, ha invece realizzato un vano accessibile e calpestabile con conseguente aumento di superficie utile dell’unità abitativa, che rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, con necessità del rilascio del titolo autorizzativo.

Sentenza CdS n. 4780_2019

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

 Il T.A.R. Liguria, con la sentenza n. 604, Sezione I, depositata in data 09 luglio 2018, ha ritenuto che una piscina realizzata all’interno della proprietà privata e posta all’esclusivo servizio dell’edificio principale va qualificata come pertinenza urbanistica e pertanto non soggetta ad un preventivo titolo autorizzativo.

Il fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Genova che ordinava la demolizione di una piscina condominiale realizzata in un sito diverso da quello previsto e con dimensioni maggiori rispetto al progetto approvato.

Il Comune, costituitosi in giudizio, si opponeva all’accoglimento del ricorso in quanto infondato nel merito.

La pronuncia

Secondo la giurisprudenza della sezione si configura una pertinenza urbanistica quando si verifica un collegamento funzionale e oggettivo tra il bene accessorio e quello principale, che consente esclusivamente la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, a condizione che il manufatto non comporti un maggiore carico urbanistico.

Nel caso di specie la piscina realizzata “ a raso” nella non immediata vicinanza del complesso residenziale va qualificata come pertinenza urbanistica non soggetta al rilascio di un titolo edilizio, in quanto posta all’esclusivo servizio dell’edificio principale (come disciplinato dal regolamento condominiale) e non può essere utilizzata in modo separato dallo stesso, non avendo autonomo valore di mercato.

TAR Genova, sez.I, 640_2018

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 757, depositata in data 21 maggio 2019, ha affermato che la recinzione costruita per tutelare la proprietà privata dall’ingresso di estranei richiede il rilascio di un titolo autorizzativo da parte dell’ente competente solo quando, per le caratteristiche di realizzazione, ha un impatto concreto sul territorio. 

Il fatto

La ricorrente aveva collocato una recinzione di protezione in rete metallica, con annesso cancelletto in metallo di altezza 1 mt, attorno ad un’area di pertinenza dell’immobile di sua proprietà.

A seguito di un sopralluogo della Polizia locale veniva emanata un’ordinanza di demolizione perché l’opera era stata realizzata senza Permesso di costruire.

L’ordinanza veniva tempestivamente impugnata da parte ricorrente senza costituzione in giudizio da parte del Comune.

La pronuncia

Secondo la giurisprudenza di questo TAR la recinzione costituisce un’attività che viene permessa al fine di precludere a terzi l’ingresso nella proprietà privata ed ha rilievo edilizio solo quando viene realizzata con materiale tale da permetterne un ancoramento al terreno.

Nel caso di specie la recinzione realizzata con pali in legno e rete metallica rappresenta un intervento di carattere modesto volto a tutelare la proprietà privata senza creare un reale impatto sul territorio, non rilevando il  vincolo ambientale a cui è sottoposto l’immobile perché l’opera non integra gli estremi di un intervento edilizio. 

TAR Toscana n. 757_2019

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 684, depositata in data 8 maggio 2019, ha stabilito che il reimpianto di un nuovo vigneto va qualificato come movimento di terra pertinente ad attività agricola non vincolato al rilascio di un titolo abilitativo, qualora ciò non comporti un’alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Il fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento del Comune di Carmignano che richiedeva il permesso di costruire per l’esecuzione di interventi di sbancamento di notevole entità su un terreno agricolo, lavori che erano tali da alterare la morfologia del terreno in modo irreversibile.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La pronuncia

Il TAR Toscana, richiamandosi ad un precedente giurisprudenziale del TAR Veneto 2015, ha affermato che il reimpianto di un nuovo vigneto in sostituzione di quello precedente rimasto improduttivo va qualificato come movimento di terra pertinente ad attività agricola e non soggetto al previo rilascio di autorizzazione paesaggistica o titolo edilizio, a condizione che non venga alterato in modo permanente lo stato dei luoghi.

Nel caso di specie lo sbancamento del terreno effettuato dalla società ricorrente per il reimpianto del nuovo vigneto non altera la morfologia del terreno in modo irreversibile, essendo strettamente pertinente all’esercizio dell’attività agricola e pertanto non necessita del rilascio del titolo autorizzativo.

TAR Toscana 684_2019 vigneto

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.