Con l’ordinanza n. 8438/2018, pubblicata il 5 aprile 2018, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la verifica del conflitto di interessi tra il figlio minore, incapace di stare in giudizio personalmente, ed il genitore deve essere operato in concreto e non in astratto.

Il fatto

Una Banca ha citato in giudizio un intero nucleo familiare, per ottenere la revocazione dell’atto di donazione con cui i genitori hanno donato alle figlie un terreno.

Dapprima il Tribunale di Siracusa e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Catania hanno dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di disposizione impugnato nei confronti della stessa Banca.

Una delle figlie ha proposto ricorso per cassazione, in quanto i giudici di merito non avrebbero considerato la sussistenza di un conflitto di interessi tra la ricorrente medesima ed i propri genitori.

La pronuncia

Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso infondato.

Partendo dal presupposto che il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale deve essere verificato in concreto e non in astratto, hanno evidenziato che il conflitto tra padre e figlio minore sussisterebbe soltanto qualora i due soggetti si trovassero in posizione di contrasto: cioè quando l’interesse proprio del rappresentante, rispetto all’atto da compiere, mal si concilierebbe con quello del rappresentato.

Non si configurerebbe, invece, nell’ipotesi in cui pur avendo entrambi i soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell’atto, questo corrispondesse al vantaggio comune di entrambi.

Nel caso in esame, l’interesse dei genitori e quello della figlia è risultato coincidente nel fine di sottrarre l’atto di donazione alla revocatoria e, pertanto, non è stato rilevato alcun conflitto.

Studio Legale Damoli

Cass_8438_2018

Con la sentenza n. 158/2019, pubblicata l’1 febbraio 2019, la Seconda Sezione del T.A.R. per la Toscana ha confermato il provvedimento con il quale si è disposta la revisione della patente nei confronti di un soggetto che è stato colto da un colpo di sonno nel corso della guida.

Il fatto

Nel 2017, un ragazzo ha causato un incidente a causa di un colpo di sonno che lo ha colto nel corso della guida, senza determinare alcuna lesione, neppure lieve, alle persone coinvolte.

Conseguentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Grosseto, ha disposto la revisione della patente di guida del medesimo soggetto mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.

Questo provvedimento è stato impugnato con ricorso davanti il T.A.R. per la Toscana, perché il semplice accadimento di un sinistro non sarebbe idoneo a far sorgere dubbi circa il possesso dei requisiti per la guida.

La pronuncia

I giudici amministrativi hanno respinto detto ricorso.

Il provvedimento impugnato ha individuato le ragioni della decisione non tanto nell’accadimento del sinistro, ma nel fatto che causa dello stesso è stato un probabile colpo di sonno.

Tale probabilità è confermata sia dal verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, sia dalle dichiarazioni dei testimoni presenti.

Questa circostanza, pertanto, è suscettibile di ingenerare un ragionevole dubbio sull’idoneità del ricorrente alla guida e, quindi, la deliberazione dalla Motorizzazione Civile è pienamente legittima.

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Tar_Toscano

Con la sentenza n. 2905/2019, pubblicata il 22 gennaio 2019, la Quinta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un uomo per essere entrato senza autorizzazione nell’account Facebook della moglie.

Il fatto

Un signore ha fatto accesso al profilo del noto social network della consorte, utilizzando il nome utente e la password comunicatele dalla stessa molto tempo prima.

Così facendo, ha scoperto una chat intrattenuta dalla coniuge con un altro uomo, l’ha fotografata e ha cambiato la password d’accesso.

In seguito, ha utilizzato le schermate riproducenti quelle conversazioni nel giudizio di separazione personale.

Dapprima il Tribunale di Palermo e, in secondo grado, la Corte d’Appello della medesima città, hanno condannato il marito per il reato di cui all’art. 615 ter c.p., “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico“, per aver violato la privacy della moglie senza la sua autorizzazione.

L’imputato ha proposto, quindi, ricorso per cassazione, lamentando la non applicabilità al caso di specie della norma predetta, essendo la password stata comunicata al compagno dalla stessa consorte.

La pronuncia

I giudici del Palazzaccio hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

La circostanza che la coniuge avesse fornito le credenziali del proprio account social al marito, realizzando così un’implicita autorizzazione verso lo stesso, non ha escluso il carattere abusivo degli accessi.

Mediante questi ultimi, infatti, si è ottenuto un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l’estromissione dall’account Facebook della titolare del profilo e l’impossibilità di accedervi“.

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Cass_2905_2019

Con l’ordinanza n. 2748/2019, pubblicata il 30 gennaio 2019, la Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui gli agenti di polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative alla condizione che siano effettivamente in servizio.

Il fatto

Un Comandante di Polizia Municipale, fuori servizio e con abiti civili, ha colto in flagrante un automobilista nell’effettuare un sorpasso a velocità non adeguata e in prossimità di un’incrocio.

Lo stesso agente, quindi, è intervenuto contestando al conducente del veicolo la violazione dell’art. 148 del Codice della Strada e irrogando la relativa sanzione.

Quest’ultimo ha impugnato il verbale di contestazione dapprima davanti al Giudice di Pace di Modena e, in seguito, dinanzi al Tribunale di Modena, quale giudice di secondo grado.

Entrambe le pronunce ottenute, tuttavia, hanno rigettato la sua opposizione al verbale della Polizia Municipale.

L’automobilista ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità del verbale per essere stato reso da un agente non in servizio al momento della trasgressione.

La pronuncia

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso in quanto fondato.

Il Tribunale di Modena ha errato nel contrapporre la Polizia Giudiziaria ad “altri corpi”, tra cui la Polizia Municipale, i quali opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio.

In primo luogo, perché la polizia giudiziaria non è un corpo, ma una funzione.

Secondariamente, in quanto, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli appartenenti alla polizia municipale […] hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio“.

Il Comandante che nel caso di specie ha emesso la sanzione amministrativa, pertanto, non rivestendo in quel momento la qualifica di agente di polizia giudiziaria, non avrebbe dovuto redigere alcun verbale di contestazione.

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Cass_2748_2019

Con la sentenza n. 4920/2019, pubblicata il 31 gennaio 2019, la Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha ribadito il principio generale secondo cui la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve ritenersi consentita, nell’ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi.

Il fatto

Ad un commerciante di cannabis light sono state sequestrate delle infiorescenze, perché risultate contenere THC compreso tra lo 0,52% e lo 0,65%.

Il Tribunale di Macerata ha rigettato l’istanza di riesame proposta dallo stesso rivenditore, in quanto ha ritenuto che la L. n. 242/2016 (intitolata “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”) non riguardi scopi ricreativi, bensì unicamente la coltivazione.

Il proprietario dei beni sequestrati ha, quindi, presentato ricorso per cassazione, ritenendo che il mancato inserimento del commercio di infiorescenze nell’elenco delle attività lecite non escluda che esso sia lecito, qualora vengano rispettati i limiti di THC fissati dalla legge. Sarebbe, infatti, incongruo ritenere lecita la produzione delle infiorescenze e non la commercializzazione, senza alcuna modifica, delle stesse.

La pronuncia

La Suprema Corte ha accolto le ragioni del ricorso, annullando l’ordinanza di sequestro preventivo.

I giudici del Palazzaccio hanno ritenuto (conformemente alla giurisprudenza di merito ed alla dottrina) che la liceità della vendita al dettaglio delle infiorescenze sarebbe un corollario logico-giuridico dei contenuti della L. n. 242/2016.

In sostanza, dalla liceità della coltivazione della cannabis è derivata la liceità dei suoi prodotti, contenenti il principio attivo THC inferiore allo 0,6%. La fissazione di detto limite ha rappresentato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e le conseguenze inevitabili della commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni.

Il D.P.R. n. 309/1990 (il testo unico in materia di sostanze stupefacenti), che disciplina anche la repressione delle attività illecite, perciò, non può mai riguardare la commercializzazione di prodotti dei quali è riconosciuta la liceità.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Con l’ordinanza n. 2531/2019, pubblicata il 30 gennaio 2019, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che il conducente di un autoveicolo è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero.

Il fatto

A seguito di un incidente stradale, il danneggiato terzo trasportato ha citato in giudizio il proprietario della vettura danneggiante, la compagnia assicurativa di quest’ultimo ed il conducente del veicolo danneggiato, per accertare la responsabilità del primo nella causazione del sinistro ed ottenere il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.

Si è costituita l’assicurazione, eccependo che le lesioni subite dall’attore si sono verificate per l’esclusiva e determinante responsabilità dello stesso, in quanto non ha indossato le cinture di sicurezza.

Il Tribunale di Cosenza ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno biologico e del danno patrimoniale futuro subito dall’attore.

Sull’impugnazione proposta dalla compagnia assicurativa, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rivalutato le prove e ha ritenuto incompatibili le lesioni riportate dal danneggiato e l’uso delle cinture di sicurezza. Di conseguenza, ha riconosciuto il concorso tra il comportamento del danneggiante e quello del danneggiato, riducendo proporzionalmente il risarcimento, in ragione dell’entità del contributo causale di quest’ultimo alla produzione del danno, ed escludendo in toto il danno patrimoniale, perché riconducibile al comportamento dello stesso.

Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per cassazione perché i giudici di secondo grado avrebbero errato nell’escludere il nesso causale tra la condotta del conducente e la produzione del danno e nel non rilevare che, pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, è rimasto fermo il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno.

La pronuncia

La Suprema Corte ha accolto le ragioni del ricorso. Il comportamento colpevole del danneggiato, infatti, non può in alcun caso interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno.

Ha ribadito, poi, il consolidato principio (già espresso in Cass. 18177/2007) secondo il quale il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero. La causazione del danno da mancato utilizzo, quindi, è imputabile sia all’uno che all’altro. Ciò in quanto il conducente ha l’obbligo di mettere in circolazione il veicolo in condizioni di sicurezza. Deve controllare, cioè, che la marcia avvenga in conformità delle norme di prudenza e sicurezza anche nell’ipotesi in cui il trasportato, accettando i rischi della circolazione, cooperi colposamente nella condotta causativa dell’evento dannoso.

Nell’ipotesi di danno al trasportato, allora, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea ad escludere di per sé la responsabilità del conducente, può certamente costituire un contributo colposo alla verificazione del danno.

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Cass_2531_2019

Con l’ordinanza n. 26691/2018, depositata il 22 ottobre 2018, la Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che nel caso di furto all’interno dell’abitazione di un condomino, commesso con accesso dalle impalcature esterne installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità del condominio per danno cagionato da cosa in custodia.

Il fatto

Il proprietario dell’appartamento ha citato in giudizio il condominio e l’impresa esecutrice delle opere di rifacimento dell’immobile, per ottenere una condanna nei loro confronti al risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni oggetti preziosi e denaro sottratti ad opera di ignoti, i quali si sono introdotti in casa attraverso i ponteggi lasciati incustoditi dallo stesso appaltatore.

Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda dell’attore, condannando in solido i convenuti al pagamento della somma di circa € 28.000.

Il condominio ha appellato la sentenza del giudice di prime cure eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale essendo l’impresa appaltatrice l’unica responsabile; nel merito, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2051 c.c. essendo il condominio custode solo delle cose di proprietà comune, non invece dei ponteggi; e, in via subordinata, l’insussistenza della propria responsabilità per aver sollecitato l’impresa ad intervenire.

La Corte d’Appello partenopea ha escluso la culpa in vigilando del condominio per aver sollecitato più volte l’appaltatrice a rimuovere il ponteggio, a fronte della sospensione dei lavori.

La pronuncia

La Suprema Corte si è pronunciata favorevolmente sulla configurabilità della responsabilità solidale del condominio con quella dell’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione, sia per culpa in eligendo, sia per culpa in vigilando.

In particolare, nell’ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, sono individuabili due responsabilità.

Da un lato, quella dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa ordinaria vigilanza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi.

Dall’altro, quella del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia della medesima impalcatura, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

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Cass_26691_2018

Con la ordinanza n. 1921/2019, depositata il 24 gennaio 2019, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che se nel verbale di accertamento non sono indicati i controlli periodici degli apparecchi destinati all’alcoltest, procedure previste dal Ministero dei Trasporti, il suddetto verbale è illegittimo.

Il buon esito della cd. taratura obbligatoria annuale deve essere riportato sul libretto dell’etilometro, pena: l’impossibilità dell’utilizzo.

Il fatto

Nel caso di specie, Tizio è risultato positivo all’alcoltest e ha proposto ricorso dinnanzi al Giudice di Pace.

Lo stesso, dinnanzi il Tribunale di Roma, ha sostenuto la mancanza della taratura dell’alcoltest come previsto dalla legge, poiché, l’esito positivo, doveva essere inserito nel libretto dell’apparecchio.

Il giudice d’appello ha rigettato la doglianza, sostenendo che la prova contraria della legittimità del controllo doveva essere fornita dal contravventore.

Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione.

La pronuncia

La Cassazione, in prima analisi, ha accolto il motivo proposto dal ricorrente.

Si afferma che l’onere di allegazione spetta all’opponente, e si applica l’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c..

Per tale motivo l’opponente, una volta sollevato il fatto, non ha l’onere di dover provare l’inesistenza dei fatti in oggetto, bensì l’obbligo si pone a carico della P.A..

La Corte ha abbracciato tale motivo di ricorso, affermando che non aderisce alla teoria del Tribunale di Roma.

Ogni etilometro deve avere un cd. libretto metrologico che identifica il tipo di apparecchio con le relative manutenzioni e controlli obbligatori per legge; quindi, il verbale di accertamento, deve contenere tutti i dati relativi agli adempimenti per garantire le operazioni di verifica.

La Pubblica Amministrazione, non v’è dubbio, deve assolvere tale onere della completa attività strumentale ai fini della legittimità dell’accertamento.

In conclusione, la P.A. ha violato il dettame dell’art. 2697 c.c., questione sollevata da Tizio, poiché avrebbe dovuto fornire la prova degli adempimenti summenzionati.

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alcoltest multa illegittima se no tarato etilometro ogni anno

Con la sentenza n. 4/2019, la Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Brescia, ha riconosciuto come validamente effettuata la convocazione dell’assemblea di condominio avvenuta attraverso l’invio dell’avviso ad un indirizzo di posta elettronica non certificato.

Il fatto

Con sentenza n. 790/2016, il Tribunale di Brescia ha respinto in toto le richieste dell’attore e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Il soccombente ha, quindi, impugnato la predetta sentenza per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che la convocazione sarebbe avvenuta correttamente con le modalità richieste dallo stesso attore/appellante, ossia via email.

L’avviso di convocazione, invece, avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo PEC.

La pronuncia

Per la Corte d’Appello di Brescia è corretto ritenere che la PEC sia l’unico strumento equipollente alla raccomandata, perché solo con tale modalità, pervenendo all’amministratore la ricevuta di consegna, si ha la prova della ricezione dell’avviso predetto.

Nel caso di specie, tuttavia, è stato lo stesso condomino a richiedere la comunicazione attraverso un mezzo “informale”, quale l’email.

Ne consegue che, avendo rispettato le forme indicate dal medesimo soggetto per la convocazione dell’assemblea condominiale, non risulta necessario l’invio dell’avviso alla PEC dello stesso.

CA_Brescia_04_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Con la ordinanza n. 25134/2018, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che se il figlio minore vive in un contesto agiato, il Giudice deve prendere in considerazione lo stile di vita tenuto durante la permanenza presso la casa familiare e le disponibilità economiche dei genitori; per tale motivo, non potrà essere utilizzato un criterio generale ed equitativo se il figlio ha vissuto in un ambiente particolarmente abbiente.

Il fatto

Il caso di specie, ha riguardato l’affidamento e il mantenimento di un figlio nato da due genitori non coniugati.

Nei primi due gradi di giudizio è stato confermato che il minore doveva essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e, la Corte d’appello di Brescia, ha precisato che la collocazione preminente del minore era presso la madre, gravando così sul padre, una maggiorazione dell’assegno di mantenimento, ricalcolato da euro 800,00 a Euro 1.500,00 mensili.

Il padre ricorre in Cassazione, portando all’attenzione due motivi: in primis, affermando che non è stato posto in essere alcun tipo di valutazione che riguarda lo stile di vita del minore, ed è stato aumentato, così, l’assegno di mantenimento, inoltre, senza fare nessuna analisi e/o raffronto sulla dichiarazione dei redditi della coniuge, ma sono state precisate, solo, le risorse economiche paterne.

In secundis, il Giudice, non ha garantito la bigenitorialità e la corretta applicazione delle norme sull’affido condiviso, poiché ha statuito che la collocazione del minore fosse stabilita presso la madre, non permettendo quanto previsto dagli artt. 147 e 148 del c.c., per cui: cura, educazione ed istruzione.

La pronuncia

La Cassazione, in prima analisi, ha accolto il motivo proposto dal ricorrente.

Gli stessi Ermellini, sostengono che la corte di Appello non abbia valutato i principi del caso in oggetto; hanno affermato che non sono state valutate le esigenze di un bambino di una famiglia agiata, facendo esclusivamente ricorso ad un mero principio equitativo per la determinazione dell’assegno di mantenimento.

Riguardo al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha affermato che il fatto che il minore ha avuto il domicilio stabile presso il genitore con il quale ha vissuto prevalentemente, è stato ritenuto, ai fini della crescita, maggiormente preferibile stante la crisi che ha coinvolto il nucleo familiare.

In sostegno di tale ultimo punto, la Corte di Appello, ha svolto delle indagini peritali, perciò il provvedimento è stato ritenuto preciso e non lacunoso.

Studio Legale Damoli

sent mantenimento minore famiglia benestante