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Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 684, depositata in data 8 maggio 2019, ha stabilito che il reimpianto di un nuovo vigneto va qualificato come movimento di terra pertinente ad attività agricola non vincolato al rilascio di un titolo abilitativo, qualora ciò non comporti un’alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Il fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento del Comune di Carmignano che richiedeva il permesso di costruire per l’esecuzione di interventi di sbancamento di notevole entità su un terreno agricolo, lavori che erano tali da alterare la morfologia del terreno in modo irreversibile.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La pronuncia

Il TAR Toscana, richiamandosi ad un precedente giurisprudenziale del TAR Veneto 2015, ha affermato che il reimpianto di un nuovo vigneto in sostituzione di quello precedente rimasto improduttivo va qualificato come movimento di terra pertinente ad attività agricola e non soggetto al previo rilascio di autorizzazione paesaggistica o titolo edilizio, a condizione che non venga alterato in modo permanente lo stato dei luoghi.

Nel caso di specie lo sbancamento del terreno effettuato dalla società ricorrente per il reimpianto del nuovo vigneto non altera la morfologia del terreno in modo irreversibile, essendo strettamente pertinente all’esercizio dell’attività agricola e pertanto non necessita del rilascio del titolo autorizzativo.

TAR Toscana 684_2019 vigneto

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 507, depositata in data 05 aprile 2019, ha affermato che non esiste un’incompatibilità assoluta tra la destinazione agricola di un’area e la sua utilizzazione a parcheggio, perché tale destinazione non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva di tale area, salvo non ci siano particolari prescrizioni di carattere ambientale/paesaggistico.

Il fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza del Comune di Empoli che disponeva la demolizione di alcune opere, tra cui aree di parcheggio realizzate in area a destinazione agricola in assenza del permesso di costruire o in difformità dallo stesso.

Nei motivi aggiunti i ricorrenti contestavano il diniego di sanatoria rilevando che non si trattava di trasformazione permanente di terreno edificato e che, l’art. 78 RUC, ammetteva la “manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzato”.

Il Comune resisteva in giudizio anche ai motivi aggiunti.

La pronuncia

Secondo la giurisprudenza della sezione non sussiste un’incompatibilità assoluta tra la destinazione agricola di un’area e la sua utilizzazione a parcheggio, perché la destinazione a zona agricola di un’area avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali, non costituisce ostacolo all’installazione di opere che non riguardino l’edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone densamente abitate.

Nel caso di specie non risulta provato che vi sia stata una rilevante e significativa modificazione dei luoghi, con opere che possano essere considerate incompatibili con la destinazione stessa e pertanto un’area a destinazione agricola può essere utilizzata come parcheggio.

TAR Toscana n. 507_2019 parcheggi

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.